Economia | Fisco | Settori particolari
|
Dl Fare, in Senato cancellati gli emendamenti gravosi per le imprese
|
L’Iter di approvazione del decreto del Fare appare tutt’altro che semplice. Il disegno di legge di conversione del DL n. 69/2013, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia", a cui in sede di esame in aula della Camera erano stati aggiunti ben 21 emendamenti, è arrivato al Senato dove le commissioni Affari costituzionali e Bilancio ne hanno approvato alcuni soppressivi presentati da quasi tutti i gruppi. Il fine, quello di semplificare gli adempimenti soprattutto per le piccole e medie imprese, che con i precedenti passaggi parlamentari si erano viste gravare da numerosi adempimenti aggiuntivi, considerati per lo più punitivi per quest’ultime.
Particolarmente importante è risultata, così, la cancellazione del modifica apportata dalla Camera dei deputati alla norma relativa alla responsabilità solidale negli appalti.
Con i ritocchi al provvedimento effettuati nella seduta del 5 agosto al Senato, infatti, viene abolito il Durt: il documento unico di regolarità tributaria. La disposizione contenuta all’articolo 50 prevedeva l’esclusione della responsabilità solidale dell’appaltatore, nei confronti del subappaltatore, nel caso in cui si fosse acquisito da quest’ultimo il Durt. Ne derivava, che fino al momento dell’acquisizione di tale documentazione, l’appaltatore poteva sospendere il pagamento del corrispettivo. Inoltre, la norma prevedeva che le imprese dovessero comunicare all’agenzia delle Entrate tutta una serie di dati riguardanti le retribuzioni erogate, i contributi versati, le imposte dovute, ecc.. Sulla carta si trattava di un adempimento facoltativo, ma che, di fatto, per far ottenere la certificazione ai fini del rilascio del Durt in tempo reale, diveniva un obbligo.
Di qui, la decisione di tornare al testo originario del Governo in tema di responsabilità fiscale negli appalti non senza, però, qualche ripensamento: le Commissioni affari costituzionali e bilancio di palazzo Madama hanno approvato un ordine del giorno per il rinvio della questione alla delega fiscale.
Sempre in materia di edilizia e di appalti è poi da ricordare anche la cancellazione – sempre con un emendamento – di una norma semplificativa prevista nel testo originario del Governo.
Si tratta, nello specifico, della norma che prevedeva la possibilità di poter ricostruire un edificio cambiandone la sagoma semplicemente attraverso la Scia (Segnalazione certificata inizio attività). Grazie all’ultima modifica recata dal Senato, le opere di ristrutturazione tornano ad essere considerate come vere e proprie “ristrutturazione urbanistiche” e non come delle semplici “manutenzioni straordinarie”; pertanto, per poter essere realizzate necessitano del permesso di costruire.
Altro nodo ampiamente discusso è stato quello che ha visto, solo in tarda serata, l’approvazione a larga maggioranza di un emendamento che ripristinava la stretta originariamente prevista dal Dl “Salva-Italia” sui compensi dei manager delle società pubbliche. La proposta di introdurre un taglio del 25% agli stipendi degli amministratori delle Spa non quotate emittenti titoli è passata ed è stata estesa a tutti i manager pubblici con un compenso a qualsiasi titolo determinato, che non rientrano nel tetto dei circa 300mila euro.
Intanto proseguono i lavori parlamentari anche per il decreto Lavoro-Iva. In commissioni Lavoro e Finanze si era profilata l’ipotesi di una blindatura del testo con il ritiro degli emendamenti prima che lo stesso giungesse in Aula. Ma in sede di Commissione Bilancio sono stati sollevati nuovi dubbi sulla copertura finanziaria, evidenziando uno scoperto di circa 13 milioni di euro. Il Dl così dovrebbe ora essere nuovamente corretto alla Camera con un emendamento che accolga i nuovi rilevi, prima di passare al Senato dov’è atteso per la terza lettura.
|
|
|
Le Entrate sui soci, comunicazione dei beni in uso e finanziamenti/capitalizzazioni in ditta
|
Dalla conferenza stampa del 3 luglio altre semplificazioni.
È la volta della comunicazione dei beni dati in godimento ai soci, oggetto del provvedimento n. 94902 del 2 agosto 2013 dell’agenzia delle Entrate (modalità e termini della comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari), con il primo adempimento per il 2012 al 12 dicembre 2013, esclusivamente attraverso Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari autorizzati. A regime, la scadenza sarà al 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati concessi in godimento i beni.
Con la semplificazione le società semplici sono esonerate; comunicano solo le società commerciali, e diminuiscono le informazioni da trasmettere.
Sono esclusi dalla comunicazione, ad esempio, i beni utilizzati da soci amministratori e dipendenti soci che sono già tassati come fringe benefit (redditi di lavoro dipendente o assimilati).
I dati relativi a beni - diversi da autovetture e altri veicoli soggetti a registrazione, unità da diporto, aeromobili e immobili - concessi in godimento a soci o familiari, il cui valore di mercato è inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, non andranno denunciati. Esclusi dalla comunicazione anche gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci e i finanziamenti ai soci o ai familiari dell’imprenditore.
Il provvedimento sostituisce quello datato 16 novembre 2011, a firma del direttore dell’Agenzia.
Più semplice, con il provvedimento n. 94904/E del 2 agosto 2013, anche la comunicazione per finanziamenti e capitalizzazioni di soci o familiari dell’imprenditore.
L’adempimento, infatti, trova la prima applicazione dal 2012, con invio entro il 12 dicembre 2013. A regime, l’invio, anche tramite intermediari autorizzati, dovrà avvenire entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui sono state ricevute le somme.
Restano esclusi dalla comunicazione finanziamenti e capitalizzazioni inferiori a 3.600 euro (limite riferito, distintamente, al totale dei finanziamenti e a quello degli apporti effettuati in dato anno) e anche quelli di cui l'amministrazione finanziaria è già in possesso dei dati attraverso atti pubblici o scritture private autenticate.
Alle comunicazioni in argomento è riservata la medesima modulistica allegata ai provvedimenti.
|
|
|
Il Vies entra nel Cassetto fiscale delle Entrate
|
Il Vies, il sistema di scambi automatici tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell'Unione europea con la finalità del controllo delle transazioni commerciali in ambito comunitario, è stato inserito nel cassetto fiscale.
Entrando nella sezione “Cassetto fiscale” è possibile accedere alle informazioni sul proprio stato di iscrizione all'archivio.
In particolare, tramite il servizio “Partite Iva comunitarie”, gli operatori commerciali titolari di partita Iva, che effettuano cessioni intracomunitarie, possono verificare il numero di identificazione Iva delle controparti.
|
|
|
Nuova tranche per i rimborsi Iva
|
Con comunicato stampa, del 5 agosto 2013, l'Agenzia delle entrate informa che il Ministero dell'economia ha messo a disposizione un importo di circa 500 milioni di euro per il rimborso di crediti Iva, che coinvolgerà oltre 3mila imprese.
Con questa tranche, sale a circa 7,7 miliardi di euro la somma complessivamente restituita dall'inizio del 2013, restituzione che ha visto interessate oltre 33mila imprese.
|
|
|
Nuovi minimi. Le ritenute erroneamente subite recuperabili direttamente in Unico Pf 2013
|
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 55/E del 5 agosto 2013, fornisce le indicazioni per consentire ai contribuenti aderenti al regime fiscale di vantaggio dei “minimi” di poter recuperare le ritenute d’acconto subite erroneamente nell’anno 2012, già in sede di dichiarazione dei redditi 2013, ossia nel modello Unico 2013.
Ci si rivolge, nello specifico, alle persone fisiche rientranti nel regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”), che sono state vittima di ritenute d’acconto erroneamente applicate sui compensi da loro stessi percepiti.
In pratica, si fa riferimento alle fattispecie frequenti: dei compensi erogati nei primi mesi di applicazione del nuovo regime; dei compensi erogati nel 2012, in relazione a fatture emesse negli anni precedenti, con applicazione della ritenuta prevista dal previgente regime dei c.d. “minimi” e alle indennità di maternità corrisposte dalle casse di previdenza e dall’INPS.
In riferimento a ciò, all’Agenzia sono pervenute numerose richieste di chiarimento sulla modalità di recupero delle ritenute subite, con particolare riferimento a quelle relative al periodo d’imposta 2012, dal momento che la modulistica dichiarativa approvata non contiene uno specifico campo per effettuarne lo scomputo, in quanto il “regime di vantaggio” non prevede l’obbligo di effettuazione della ritenuta d’acconto in presenza di apposita dichiarazione resa al sostituto.
Ora l’Agenzia specifica che le ritenute d’acconto applicate nel 2012 sui compensi dei “nuovi minimi” possono essere scomputate nel modello Unico Pf 2013, purché regolarmente certificate dal sostituto d’imposta. Unica condizione per lo scomputo è che si dovrà riportare il codice 1 nel campo “situazioni particolari” del frontespizio del modello Unico 2013.
|
|
|
No all'equiparazione tra cessione del fabbricato da demolire e vendita di terreno edificabile
|
Con sentenza n. 45/2/13, la Commissione tributaria provinciale di Cremona ha accolto il ricorso presentato da un contribuente contro l'accertamento con cui l'agenzia delle Entrate aveva ritenuto che la vendita di un fabbricato, da demolire e ricostruire ampliato, dovesse essere equiparata ad una cessione di terreno edificabile e, pertanto, assoggettata a tassazione sulle plusvalenze.
I giudici tributari hanno dato ragione al ricorrente il quale aveva evidenziato come dall'ottenimento, prima della cessione, di un'autorizzazione a demolire e ricostruire, poteva agevolmente desumersi che la vendita aveva riguardato un fabbricato e non un terreno. Ciò poteva rilevarsi anche dal testo dell'atto di vendita rogato dal Notaio, in cui era palese che la cessione aveva interessato un fabbricato abitato sino a qualche mese prima.
In sostanza – ha concluso la Commissione provinciale - l'assunto dell'Ufficio era da ritenere contrario sia al contenuto letterale dell'atto di vendita che all'oggetto concreto del contratto.
|
|
|
Assistenza sanitaria integrativa studi professionali, accordo del 14 giugno 2013
|
In data 14 giugno 2013 Confprofessioni, Confedertecnica e Cipa e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno siglato un accordo con il quale si riformula la disciplina dell'una tantum contenuta all'art. 19 del CCNL per gli Studi professionali, relativa esclusivamente alla prima iscrizione del datore di lavoro e dei lavoratori alla Ca.di.prof. Le modifiche introdotte hanno valore dalla data di sottoscrizione dell'accordo.
|
|
|
Debiti pa, nota Inail per il rilascio del Durc
|
Con le istruzioni operative del 31 luglio 2013, l'Inail interviene in merito all'accertamento della regolarità contributiva e al procedimento di rilascio del Durc per i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012, secondo le disposizioni del DL n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013.
L'Istituto precisa che, dall'8 giugno 2013, fa fede la data di emissione della fattura o della equivalente richiesta di pagamento ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva dell'impresa o dell'operatore economico.
E' sempre tale data il riferimento, in occasione di richiesta del Durc da parte di stazioni appaltanti/ amministrazioni che procedono ai pagamenti di debiti della pubblica amministrazione, per invitare alla regolarizzazione il soggetto inadempiente relativamente ai debiti scaduti alla data di emissione della fattura che, alla data di verifica della regolarità, risultino ancora scaduti.
Ugualmente, in caso di inadempienza contributiva da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore, l'intervento sostitutivo della stazione appaltante interesserà le irregolarità accertate nel Durc sempre con riferimento alla data di emissione della fattura.
Proprio per consentire l'indicazione della data della fattura nell'apposito campo, è stato aggiornato l'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it per le tipologie di richiesta del Durc interessate, con il rilascio della versione 4.0.1.26 del 31 luglio 2013, e sono state apportate modifiche ai quadri A, B e C dei moduli per la richiesta del Durc.
|
|
|
Premi ed accessori Inail al 20 agosto, senza maggiorazione
|
L'Inail, con nota del 1° agosto 2013, comunica che è possibile differire al 20 agosto 2013 i termini per i versamenti dei premi ed accessori, eseguiti con modello di versamento unificato F24 e F24EP, in scadenza tra il 1° e il 20 agosto, senza alcuna maggiorazione.
L'Istituto rammenta che possono essere versati il 20 agosto:
- la rata del premio di autoliquidazione 902013, maggiorata degli interessi, in scadenza nel mese di agosto 2013 per i soggetti assicuranti che si sono avvalsi delle modalità di pagamento previste nell'art. 59, comma 19, della legge n. 449/1997 e nell'art. 55, comma 5, della legge n. 144/1999;
- tutti gli altri crediti per premi e accessori in scadenza nel mese di agosto 2013 richiesti dall'Inail.
|
|
|
|