HOME - Newsletter

31/07/2013

 

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL 31/7/2013
A cura della Fondazione Studi Nazionale CNO
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni |Agevolazioni | Diritto Civile |Antiriciclaggio | Attività Finanziarie |Diritto Internazionale |Diritto Penale |Fisco|
Agevolazioni
 
Dl 63, ecobonus strutturali dal 2014
Con l’approvazione della Camera, il decreto energia - Dl 63/2013 - prende la via del Senato per la terza lettura. La scadenza del decreto sugli ecobonus è prevista il 4 agosto.

Due gli emendamenti approvati che apportano grandi novità.

Con uno si estende il beneficio Irpef del 65% agli interventi di consolidamento e prevenzione antisismica.

Con un altro emendamento si dà mandato al Governo di approvare entro il 31 dicembre 2013 le norme per la stabilizzazione - saranno strutturali dal 2014 a un'aliquota definita - dei due incentivi, per le ristrutturazioni (oggi del 50%) e per il risparmio energetico (ora del 65%).

Inoltre, il Governo viene impegnato sia a rafforzare le politiche a favore dell'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente, con iniziative di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare e garantendo un effettivo vantaggio agli interventi volti a tal fine, sia a consentire agli enti locali in attivo di escludere dal patto di stabilità interno le spese di realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza del territorio, di riduzione del rischio idrogeologico, di efficientamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza antisismica degli edifici pubblici, a partire dalle scuole e dagli ospedali.

Nel bonus mobili, per arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, entrano l’antinfortunistica domestica e le misure di sicurezza contro i ladri:

- detraibili al 36 o 50% gli interventi per evitare gli incidenti domestici, come cambiare il tubo del gas;

- detraibili al 36 o 50% gli interventi per evitare atti illeciti da parte terzi, come l'apposizione di grate sulle finestre.
 
 
 
 
Agevolazioni | Diritto Civile
 
Al via la carta acquisti del programma "Promozione dell'inclusione sociale"
Può partire la sperimentazione nei Comuni con più di 250.000 abitanti, per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce di popolazione in condizione di maggior bisogno, come ampliata dal programma “Promozione dell’inclusione sociale” del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76.

L'Inps, con messaggio n. 12249 del 30 luglio 2013, oltre ad indicare i propri compiti in materia, detta le modalità e i requisiti per ottenere la carta in oggetto.

I Comuni interessati sono: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona.

La richiesta del beneficio deve essere presentata al Comune di residenza da un componente del nucleo familiare, che diventerà anche il titolare della carta, mediante un modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà predisposto dall'Istituto.

I requisiti richiesti al titolare sono di natura personale, tra cui l'essere cittadino italiano o comunitario ed essere residente da almeno un anno nel Comune in cui la domanda viene presentata, e tra i requisiti dell’intero nucleo familiare, risultano l'avere un Isee inferiore o uguale a 3.000 euro, la presenza di un componente minore di 18 anni e la non prestazione di attività lavorativa da parte di ciascun membro.

La competenza della verifica dei requisiti è suddivisa tra Comune e Inps.

Terminate le verifiche, verrà stilata una graduatoria, prima provvisoria, per permettere la presentazione di eventuali istanze da parte dei nuclei esclusi; una volta diventata definitiva, l'Inps procederà ad inviare a Poste italiane l'elenco dei destinatari del beneficio e le somme da erogare.
 
 
Antiriciclaggio | Attività Finanziarie
 
Verifica antiriciclaggio, se inadeguata la banca restituisce i soldi al cliente
Il Ministero dell’economia e delle finanze, con una nota-circolare del 30 luglio 2013, dà attuazione alle disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 23 della legge antiriciclaggio (dlgs n. 231/2007).

Il citato comma 1-bis, articolo 23, è stato introdotto dal Dlgs n. 169/2012 e prevede che nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica circa i rapporti continuativi già in essere (operazioni o prestazioni professionali in corso), le banche e gli altri intermediari finanziari, tenuti a rispettare gli adempimenti antiriciclaggio, devono restituite al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie loro spettanti, saldando il dovuto importo tramite bonifico su c/c bancario indicato dallo stesso cliente.

Nell’effettuare il trasferimento di questi fondi si deve dare comunicazione – mediante apposito messaggio – alla controparte bancaria per far sapere che la restituzione delle somme al cliente avviene per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Di fatto, la concreta attuazione di tale disposizione è rimasta finora su carta. Il Mef aveva, infatti, congelato la sua applicazione fino all’emanazione di una nota esplicativa: cosa che è avvenuta appunto con la nota del 30 luglio.

Con questo documento, il Ministero ha voluto chiarire l’ambito di applicazione della disposizione di legge, la necessità di interloquire preventivamente con il cliente, le caratteristiche che deve possedere il conto su cui si riconsegnano i soldi e le informazioni riguardanti le operazioni di restituzione del denaro.

La precisazione resa è che in caso di mancanza di adeguate informazioni ai fini della verifica antiriciclaggio, la restituzione dei soldi al cliente è obbligatoria solo in presenza di rapporti che mostrano saldi attivi sia in forma di liquidità che di titoli. La banca o altro intermediario destinatario degli obblighi antiriciclaggio, comunque, prima di attivare la procedura di restituzione del contante deve contattare il cliente e vedere se riesce a completare l’azione di verifica con il suo aiuto entro un ragionevole periodo di tempo, oppure, in caso contrario, deve constatare l’effettivo rifiuto dello stesso a fornire le informazioni richieste.

Nel caso di concreta impossibilità a completare la verifica, la banca/intermediario invia al cliente una comunicazione con la quale – tra le altre cose – richiede le coordinate del conto su cui effettuare la restituzione dei soldi. Il conto dovrà avere – secondo le indicazioni del Mef – alcune particolari caratteristiche e in caso di mancata collaborazione da parte del cliente, la banca tratterrà le disponibilità da restituire su un conto infruttifero.
 
 
Diritto Internazionale
 
In GU la legge n. 88/2013: cade il segreto bancario con San marino
Nella “Gazzetta Ufficiale” n. 177 del 30 luglio 2013 è stata pubblicata la Legge n. 88 del 19 luglio, che prevede la ratifica della convenzione tra la Repubblica Italiana e quella di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali.

Dunque, l’applicazione concreta del trattato sulle doppie imposizioni tra i due Stati si fa sempre più vicina, mancando ora solo le notifiche tra le due Repubbliche affinché le norme previste dall’intesa possano divenire effettivamente operative.

Tra le disposizioni più importanti della Convenzione, sicuramente quella contenuta nell’articolo 26 sullo scambio di informazioni tra i due Paesi firmatari, che tiene conto delle nuove direttive Ocse in materia (accolte dal protocollo di modifica del 13 giugno 2012), secondo cui le autorità competenti dei due Stati sono tenute a scambiarsi tutte le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della Convenzione, al fine di prevenire l’evasione e l’elusione fiscale.

Di fatto, in caso di indagini finanziare, viene eliminato il segreto bancario dal momento che le parti contraenti dei due Stati non potranno più opporsi allo scambio di informazioni solo perché queste risultano coperte da tale vincolo: anche le informazioni detenute da una banca o da altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da persona che opera in qualità di fiduciario o che si riferiscono a partecipazioni in una persona dovranno quindi essere trasmesse, non essendo più opponibile alle richieste delle parti contraenti il segreto bancario.
 
 
 
Diritto Penale
 
Niente evasione fiscale se si usa lo scudo fiscale
Si realizza il reato di evasione fiscale nel momento in cui si sottrae a tassazione redditi, esportandoli di nascosto all'estero, e non se si utilizza lo scudo fiscale per farli rientrare in Italia.

L'affermazione giunge dalla Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza n.
35956 del 30 luglio 2013, che nega valenza alla tesi della procura di Cagliari. Questa aveva proposto ricorso contro il Tribunale di Cagliari, ritenendo che avrebbe dovuto contestare il reato di evasione fiscale anche in presenza di utilizzo dello scudo fiscale-ter (D.L. n. 78/2009). Il presidente e l'amministratore di una società avevano fatto rientrare denaro, portato illecitamente all'estero, attraverso lo scudo fiscale, facendolo confluire nella società come aumento di capitale sociale e finanziamento ai soci.

I giudici di Piazza Cavour, però, sostengono che le disposizioni riguardanti lo scudo fiscale sono state introdotte per “
favorire il rientro dei capitali sottratti all'imposizione fiscale in Italia attraverso il loro clandestino trasferimento all'estero”. Nel caso trattato, gli imputati, invece di sfruttare la favorevole circostanza che i capitali si trovano già all’estero, hanno scelto di farli rientrare verso la società.

Al limite, sostiene la Corte di cassazione, il fine perseguito dalla società è quello di far rientrare in Italia il denaro nascosto per effettuare il riciclaggio illecito. Ma la commissione di tale reato deve essere provata dalla procura.
 
 
 
Fisco
 
Aggiornati i software dei modelli 770/2013
L'Agenzia delle entrate, dalle pagine del proprio sito, il 30 luglio 2013 comunica che sono stati aggiornati i software di compilazione (versione 1.1.0) dei modelli 770/2013 Semplificato e Ordinario, nonché le relative specifiche tecniche, che consentono la compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Per quanto riguarda il 770/Semplificato, gli aggiornamenti evidenziati sono:

- rimossa dalle maschere la scritta “indicare gli importi in unità di euro”;
- nella sezione “INPS GESTIONE EX INPDAP” è stato corretto il messaggio d’errore relativo al campi DCXXX023 che riportava come anno il 2011 invece del 2012;
- nel frontespizio nella sezione Redazione della compilazione, è stata corretta l’anomalia di stampa relativa al codice fiscale;
- aggiornato il controllo relativo al rigo ST002010;
- aggiornato il controllo relativo al campo DBXXX496, tale controllo è stato ricondotto a confermabile.

Gli aggiornamenti che hanno riguardato il software 770 Ordinario 2013 sono:

- la rimozione dalle maschere della scritta “indicare gli importi in unità di euro”;
- l'aggiornamento del controllo relativo al rigo ST002010;
- la correzione dell’anomalia nel controllo del campo del quadro SO col 32.
 
 
Sanzioni fiscali a seguito di verbali degli ispettori del lavoro
Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17054, del 10 luglio 2013, riguarda la determinazione di sanzioni a carico di un'impresa a seguito di accertamento, da parte degli ispettori di vigilanza Inps, della presenza di un lavoratore irregolare.

Nell'accogliere il ricorso presentato dalle Entrate, i giudici – evidenziando il divieto di ammissione alla prova testimoniale nel processo tributario, come previsto dal D.Lgs n. 546/1992 – sottolineano come entrambe le parti possano portare dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, utili a formare il convincimento del giudice, per garantire parità delle armi processuali nonché l'effettività del diritto di difesa.

Nel caso in esame, tuttavia, non è ritenuta sufficiente la sola dichiarazione del dipendente quale prova che attesti la data di inizio del rapporto lavorativo, vista la mancanza di ulteriori prove che rendano attendibile l'affermazione.

Al contrario fanno fede, fino a querela di falso, i verbali di accertamento dell'ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti previdenziali, dato che sono stati prodotti da pubblici ufficiali e attestano fatti avvenuti in loro presenza, oltre a fornire utili elementi di giudizio, liberamente apprezzabili, in merito agli altri fatti che
“i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver desunto o attinto dall'inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva”.

Si specifica, però, che il verbale ispettivo non è finalizzato ad individuare la durata del rapporto di lavoro ai fini della sanzione, ma dà unicamente il resoconto della situazione riscontrata dagli ispettori al momento della verifica. Nel caso in questione il datore di lavoro non ha fornito prove contrarie relative all'effetiva data di inizio del rapporto di lavoro.
 

 
 
Link

Tasso di disparità uo

Dj

...

» Leggi tutto

I contenuti di questo sito sono proprietà intellettuale riservata - 2009 ANCL SU - Powered by WSTAFF