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25/07/2013

Data: 25/07/2013 9.49.51
Oggetto: Edicola del 25/07/2013
 
   

L'EDICOLA DEL CONSULENTE DEL LAVORO DEL 25/7/2013

 
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni | Lavoro |Attività Finanziarie | Fisco |Diritto Amministrativo | Fisco | Professionisti |Fisco |Fisco | Professionisti |Lavoro |Tutela e sicurezza|
 
 
 
Agevolazioni | Lavoro
Assunzioni: partono i nuovi incentivi della Fornero
Con la circolare n. 111 del 24 luglio 2013, l’Inps dà il via all'incentivo, a partire dal 1° gennaio 2013, per le assunzioni di soggetti svantaggiati. Sono incentivate le assunzioni a tempo indeterminato, a termine, part-time, a scopo di somministrazione e nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (stabilizzazione). Restano esclusi i rapporti di lavoro ripartito, domestico, intermittente e accessorio.

Gli aventi diritto sono imprese, professionisti e cooperative di lavoro, che avranno la riduzione al 50% dei contributi a carico, in qualità di datori di lavoro, previa apposita comunicazione all’Istituto. Il modulo ad hoc di istanza on-line “92-2012", verrà messo a breve a disposizione all’interno del Cassetto previdenziale Aziende.

I lavoratori da assumere ai fini dell’agevolazione sono:

- uomini e donne con almeno cinquanta anni di età (over 50) e disoccupati da oltre dodici mesi;

- donne di qualunque età, residenti in aree svantaggiate e prive di impiego da almeno sei mesi;

- donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego da almeno sei mesi;

- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di impiego da almeno ventiquattro mesi.
Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 17 - «Over 50», arrivano gli sconti - Cannioto, Maccarone
ItaliaOggi, p. 31 - Disoccupati, assunzioni scontate - Cirioli
Attività Finanziarie | Fisco
L'agenzia delle Entrate definisce la Tobin tax
La Tobin tax - Imposta sulle transazioni finanziarie - è stata attuata, come previsto dalla legge di stabilità 2013 che la istituisce, dal ministero dell’Economia e delle Finanze (articolo 19, commi 5 e 8 e articolo 22 del decreto del 21 febbraio 2013, come modificato dal decreto del 18 marzo 2013).

Segue un provvedimento dell'agenzia delle Entrate (il n. 87896 del 18 luglio 2013, a firma del direttore) con la definizione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento dell’imposta, dei relativi obblighi strumentali, delle modalità di rimborso.

La tassa si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari, alle operazioni ad alta frequenza (come definite nel comma 495 della legge citata).
 
Diritto Amministrativo | Fisco | Professionisti
Il decreto del Fare ha la fiducia della Camera
Passa con fiducia della Camera il decreto 69/2013, come modificato dalle Commissioni della Camera.

Imbarca 251 ordini del giorno, presentati da chi è contro il bavaglio della fiducia, e va verso l’Aula.

Il wi-fi è liberalizzato, ma in Commissione sono state modificate le coperture con la riduzione di 20 milioni dei fondi per il piano banda larga in favore delle tv locali. La promessa del Governo è di reintegrare il fondo con la legge di stabilità.

Semplificazioni in programma per le imprese che dal 2015 sceglieranno fatturazione elettronica: avranno lo “sconto” di 10 adempimenti.

Quanto al ritorno della mediazione obbligatoria, in via sperimentale per quattro anni, è previsto l’obbligo di assistenza dell’avvocato quando la mediazione sia condizione di procedibilità ex lege. La stessa, legata alla competenza territoriale, non potrà durare più di tre mesi e non riguarderà le controversie sul risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Sarà d’obbligo, invece, per i giudizi già instaurati in primo grado o in sede d'appello, con rimessa al giudice della valutazione sull'esigenza di procedervi. Infine, agli avvocati il diritto di ricoprire il ruolo di mediatori, anche se con la garanzia di una formazione continua e specifica.
ItaliaOggi, p. 23 - Dl del Fare, percorso in salita - D'Alessio
Il Sole 24 Ore, p. 6 - Credito, semplificazioni e fisco: sì alla fiducia sul decreto del fare - C.Fo.
Fisco
Cessione d'azienda con contestuale vendita delle rimanenze. Occhio all'abuso di diritto
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17956 del 24 luglio 2013, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso l'elusività di un'operazione di cessione d'azienda operata da un'impresa sottoposta a concordato preventivo.

Accogliendo le deduzioni rese dall'agenzia delle Entrate, la Suprema corte ha ritenuto che l'operazione posta in essere, accompagnata dalla contestuale vendita delle rimanenze del magazzino, fosse stata concretizzata al solo scopo dell'ottenimento di un indebito risparmio d'imposta.

Anche nell'ipotesi di specie – si legge nel testo della decisione – deve ritenersi applicabile l'articolo 37-bis del Dpr n. 600/1973, essendo evidente che l'atto fosse finalizzato ad aggirare obblighi e conseguire vantaggi fiscali ottenuti “mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta”; ed infatti, non erano ravvisabili delle ragioni economiche diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.
ItaliaOggi, p. 26 - Azienda, elusiva la cessione con gli avanzi del magazzino - Alberici
Sì alla regola del valore normale per le operazioni infragruppo tra aziende italiane
Cambio di posizione sul transfer pricing interno da parte della Corte di Cassazione. I Supremi giudici, con la sentenza n. 17955 del 24 luglio 2013, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, offrono un’interpretazione particolare della norma di riferimento, contraddicendo così una precedente pronuncia nella quale si erano espressi in modo diametralmente opposto (sentenza n. 23551 depositata il 20 dicembre 2012).

La conclusione ora sancita è che per “la valutazione a fini fiscali delle manovre sui prezzi di trasferimento interni, costituenti il transfer pricing domestico, va applicato il principio, avente valore generale, che impone, quale criterio valutativo, il riferimento al normale valore di mercato per corrispettivi e altri proventi, presi in considerazione dal contribuente”.

Ciò vuol dire che la regola del valore normale può essere applicata anche alle operazioni infragruppo realizzate tra aziende che si trovano all’interno dello stesso territorio nazionale. Non è possibile, infatti, applicare all’azienda controllata del Sud alcun rincaro, seppure minimo, soprattutto se quest’ultima opera in un’area per cui gode delle agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno: l’operazione configurerebbe un’elusione fiscale messa in atto dalla controllante per ottenere un indebito risparmio d’imposta.

Sulla base di tale motivazione, la Sezione tributaria della Corte accoglie il ricorso presentato dall’Ufficio, con cui viene contestata l'elusione fiscale e recuperate a tassazione le maggiori imposte, cosa negata nei precedenti gradi di giudizio; inoltre, viene legittimato l’uso del transfer pricing interno come nuovo strumento di accertamento fiscale.

Per la Corte, infatti, non c’è motivo per non applicare i principi sull’abuso di diritto anche alle operazioni infragruppo domestiche, cioè a quelle realizzate tra società del medesimo gruppo con sede in Italia.

Vale, inoltre, conclude la sentenza, anche un altro principio generale secondo cui, in presenza di un comportamento assolutamente antieconomico, è sempre legittima l’azione di accertamento da parte del Fisco.
ItaliaOggi, p. 26 - Linea dura sul transfer pricing - Alberici
Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 16 - Transfer pricing anche in Italia - Iorio
È l'Amministrazione a dover provare che le fatture sono false
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17959 depositata il 24 luglio 2013, precisa che l'inesistenza di un'operazione commerciale deve essere dimostrata dall'Ufficio tributario. Il caso riguarda un contribuente, al quale non era stato riconosciuto un credito Iva in quanto derivante da fatture passive ritenute oggettivamente inesistenti.

La Corte, alla quale era ricorso il contribuente, nel premettere che non è sufficiente il versamento dell'imposta per giustificare un'operazione, sottolinea come la competenza a portare gli elementi utili a dimostrare l'inesistenza di un'operazione commerciale spetta all'Amministrazione, dovendo il contribuente unicamente provvedere alla tenuta della contabilità, esposta anche nella dichiarazione fiscale.

Sarà poi il giudice a valutare i riferimenti prodotti e a motivare il proprio giudizio. Il contribuente dovrà fornire prova contraria solo qualora gli elementi forniti dall'Ufficio siano ritenuti dotati di gravità, precisione e concordanza.
Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 16 - Fatture false: prova all'ufficio - Ambrosi
Fisco | Professionisti
Prorogato l'invio del 770 al 20 settembre 2013
Il comunicato stampa n. 125, del 24 luglio 2013, del Ministero dell'economia annuncia la proroga dell'invio del modello 770 al 20 settembre 2013. Il termine iniziale era previsto per il 31 luglio 2013.

Il decreto proposto dal Ministro dell'economia - nel tenere conto delle richieste pervenute dai consulenti del lavoro, con una lettera indirizzata al Direttore dell'Agenzia delle entrate, e dagli altri intermediari, con le quali si lamentavano i tempi ristretti venutisi a creare dopo lo slittamento dei termini di versamento di saldo e acconto del modello Unico 2013 - è stato firmato il 24 luglio 2013 dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Plauso dai consulenti del lavoro che, per voce del Presidente del Consiglio Nazionale Marina Calderone, esprimono apprezzamento all'Agenzia delle entrate e al Mef per aver raccolto tempestivamente le sollecitazioni dei consulenti del lavoro e degli altri professionisti, così “evitando ai professionisti e alle loro strutture un impegno straordinario in un momento molto particolare nella gestione degli adempimenti”.
fiscooggi.it - Presentazione del modello 770: firmata la proroga al 20 settembre
ItaliaOggi, p. 27 - Rimandato il 770 - Bongi
Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 17 - Per l'invio del modello 770 proroga al 20 settembre - Pizzin
consulentidellavoro.it - Invio 770, arriva la proroga al 20 settembre
Lavoro
Due novità per Inps Servizi Mobile: il simulatore di calcolo dei contributi domestici e l'interfaccia utente
Nell'ottica dello sviluppo dei suoi servizi on line, l'Inps, con comunicato stampa del 24 luglio 2013, informa che negli store è disponibile la nuova versione 2.0 della PDA Application “Servizi Mobile” per iPhone e Android.

Ai servizi disponibili e utilizzabili tramite smartphone, si aggiunge la “Simulazione Calcolo Contributi Lavoro Domestico”, servizio che utilizza un set di open data già messo a disposizione degli operatori dall'Inps nella sezione Open Data.

La novità più rilevante, però, della versione 2.0 dell'app Servizi Mobile dell'Istituto risulta essere l'interfaccia utente, che è stata arricchita di nuovi funzionalità e navigazione. Attraverso la nuova versione, l'utente può visualizzare l'elenco completo dei servizi disponibili tramite la PDA Application e, solo nel caso di accesso ad un servizio con pin, inserire i propri codice fiscale e pin, a differenza della precedente categorizzazione dei servizi nelle due sezioni “con o senza autenticazione”.
inps.it - Le novità dell'App Servizi mobile Il simulatore di calcolo dei contributi per i domestici
La certificazione del credito apre la strada al Durc
Dettate le modalità per ottenere il rilascio del Durc anche in presenza di debiti contributivi purchè sussista una certificazione attestante crediti certi, liquidi ed esigibili verso pubbliche amministrazioni. Si richiede che l'importo del credito equivalga il debito accertato e non pagato. Le informazioni provengono dal ministero delle Finanze con decreto del 13 marzo 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 16 luglio.
Approfondimento Lavoro n. 29 del 25 luglio 2013 - La certificazione del credito apre la strada al Durc - Redazione edotto.com
Tutela e sicurezza
Riduzione contributi lavoratori agricoli: entro il 15 ottobre la domanda online
L’Inail, con la circolare n. 35 del 23 luglio 2013, comunica che sono stati riaperti i termini per l’inoltro delle istanze, relative agli anni 2012 e 2013, per ottenere l’applicazione della riduzione contributiva per l’assicurazione dei lavoratori agricoli.

Per l’applicazione dello sconto riguardante le annualità citate, molte associazioni hanno richiesto all’ente assicuratore una semplificazione del modello di domanda di ammissione al beneficio, lamentando numerose difficoltà operative. Su indicazioni del Ministero del Lavoro si è, dunque, ritenuto di estendere anche per l’anno 2012 e 2013 il modello semplificato di domanda predisposto per le annualità pregresse (dal 2008 al 2011).

Tenendo, poi, conto del termine di presentazione fissato per l’inoltro della domanda di ammissione al beneficio per le citate annualità pregresse – previsto dal 22 luglio al 15 ottobre 2013 - l’Inail ha specificato che. anche con riferimento alle annualità relative al 2012 e al 2013, la presentazione delle domande è improrogabilmente fissata al 15 ottobre 2013. Restano valide le domande che sono state presentate dalle aziende entro la precedente scadenza del 1° luglio 2013.

Nella circolare n. 35/2013 si ricorda, infine, che le istanze  dovranno essere inviate esclusivamente mediante il servizio telematico appositamente predisposto nei Servizi on line – Modulo riduzione agricoli, per il quale si rinvia a quanto già disposto con la nota n. 3580 del 31 maggio 2013.
 

 
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