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23/07/2013

L’EDICOLA dei Consulenti del Lavori  23/7/2013
A cura della Fondazione Studi Nazionale CNO
Agevolazioni | Lavoro
 
Agevolazioni per le riassunzioni, in attesa della circolare Inps
L'annuncio viene dal sito del Ministero del lavoro che, il 22 luglio 2013, comunica la prossima pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” del decreto direttoriale n. 390, del 3 giugno 2013, che apporta modifiche al decreto direttoriale n 264 del 19 aprile 2013, concernente l'agevolazione per quei datori di lavoro che nel 2013 assumono lavoratori licenziati, nei 12 mesi precedenti l'assunzione, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.

Le modifiche riguardano:

- i tempi di presentazione dell'istanza di richiesta all'Inps, esclusivamente in via telematica, che deve essere presentata dopo la pubblicazione sul sito Inps dell'apposita circolare esplicativa: entro 30 giorni da parte del datore di lavoro che abbia già assunto entro la data di pubblicazione o entro 30 giorni dalla data della stessa assunzione, qualora questa avvenga dopo le istruzioni dell'Istituto;

- l'autorizzazione da parte dell'Inps del beneficio, per la quale si terrà conto del criterio cronologico delle assunzioni.
 
L'agevolazione, prevista dal Ministero nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro, consiste in un contributo pari a euro 190 mensili, per 12 mensilità, riproporzionato in caso di impieghi part time, o ridotto ad un massimo di 6 mensilità per assunzioni a termine, e riconosciuto anche ai lavoratori soci di cooperative che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma subordinata. Resta escluso il lavoro domestico. Per usufruirne il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro.
 
 
 
 
Diritto Civile | Diritto Societario | Operazioni straordinarie
 
Conferimenti nelle società di capitali e non configurabilità della simulazione
Secondo la Prima sezione civile della Corte di cassazione – sentenza n. 17467 depositata il 17 luglio 2013 - il conferimento in una società capitalistica già costituita è un atto con il quale il socio o il terzo, sul presupposto di una deliberazione di aumento del capitale sociale, approvata dall'organo competente della società, “realizza la sua volontà di partecipare o, se già socio, di aumentare il valore della sua partecipazione alla medesima società”; detto conferimento, in particolare, trova nel collegamento essenziale con quella deliberazione la sua causa negoziale, sicché “le condizioni di validità del conferimento sotto il profilo della sussistenza della volontà non possono essere esaminate indipendentemente da quelle della deliberazione medesima”.

In presenza di aumento di capitale deliberato dall'assemblea – continua la Corte - non è, inoltre, configurabile la simulazione del conferimento in forza di un accordo simulatorio concluso tra il conferente e l'amministratore della società; quest'ultimo, infatti, anche qualora sia delegato al compimento delle operazioni necessarie all'esecuzione della deliberazione, non avendo poteri legali di rappresentanza della società medesima negli atti di gestione attinenti all'organizzazione della società, non è legittimato a rappresentarla nella stipulazione di accordi diretti a simulare i conferimenti.
 
 
Enti locali | Fisco
 
15,7 miliardi di euro per i debiti con le imprese
Il Ministro dell'economia, Saccomanni, comunica che il Tesoro ha sbloccato 15,7 miliardi di euro per saldare i debiti pubblici con le imprese.

Enti locali e pubbliche amministrazioni potranno così procedere al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione ridando quella liquidità alle imprese che, secondo il Ministro, potrebbe “alterare in positivo” l'economia italiana.

Intanto, nel sito del Ministero dell'economia è stata messa a disposizione una sezione in cui sono pubblicate le informazioni sul monitoraggio del pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione alle imprese creditrici, secondo quanto disposto dal Decreto legge 35/2013.
 
 
 
Fisco
 
Lastrico solare, per l'Imu a parte conta l'uso attuale
Il ministero dell'Economia e delle Finanze, con la risoluzione n. 8/Df del 22 luglio 2013, rispondendo ad un quesito posto in merito al calcolo dell’Imu relativo al lastrico solare durante la fase di costruzione di un impianto fotovoltaico, chiarisce che ai fini Imu il lastrico solare, in tale fase, non deve essere considerato area edificabile, al pari di tutte le altre categorie fittizie (F1 = area urbana, F2 = unità collabenti, F3 = unità in corso di costruzione, F4 = unità in corso di definizione ed F5 = lastrico solare).

Queste, pur non previste nel quadro generale delle categorie (in quanto ad esse non è associabile una rendita catastale), sono state introdotte per poter permettere la presentazione in Catasto di unità particolari (lastrici solari, corti urbane, unità in via di costruzione ecc...) con la procedura informatica di aggiornamento Docfa.

Con tale premessa, si spiega che i lastrici solari, sia di edifici privati sia di edifici pubblici, sono parte integrante dell’edificio esistente e, in quanto tali, concorrono alla determinazione complessiva delle rendite catastali delle unità immobiliari facenti parte dell’edificio stesso. Tali rendite costituiscono l’elemento principale per l’individuazione della base imponibile utile ai fini dell’Imu.

Nel caso trattato, dunque, “
occorre tenere conto delle sole potenzialità edificatorie già espresse attraverso l’attuata edificazione, e non di quelle previste dagli strumenti urbanistici in vigore, atteso che la stima catastale riguarda l’uso attuale del bene (existing use) e non già l’uso fisicamente possibile e legalmente ammissibile, caratterizzato dalla massima produttività (highest and best use) ”.
 
 
Fisco | Professionisti
 
Nuovo Gerico 2013, ritocchi per avvocati e odontoiatri
È stata pubblicata, sul sito delle Entrate, una nuova versione del software Gerico 2013.

Si tratta della versione 1.0.4 del 19 luglio 2013, che corregge gli studi di settore:

- degli studi legali (WK04U), per cui è stato adeguato il controllo bloccante del quadro «D» in relazione ai campi D02004, D02005 e D02006

e

- degli studi odontoiatrici (WK21U), per cui è stato rimosso il controllo bloccante tra i quadri D e G in relazione ai campi D04101 e G00901.
 
 
 
Funzioni giudiziarie | Notariato
 
Ruolo dei notai nel concordato "in bianco"
In materia di concordato preventivo cosiddetto “in bianco”, la verbalizzazione notarile di cui al IV comma dell'articolo 161 della Legge fallimentare, concernente la dichiarazione dell'organo societario competente a deliberare la presentazione della relativa domanda, “deve intendersi riferita alla sola domanda e non (anche) alla proposta, non necessitando quest'ultima di autonoma ed ulteriore verbalizzazione ai sensi del III comma dell'articolo 152 Legge Fallimentare”.

E' quanto spiegato dai notai del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, nel testo di una massima diffusa il 16 luglio sul proprio sito web.

Nel testo del documento viene sottolineato come la soluzione proposta appaia la più coerente con la previsione del legislatore e con la natura e funzione che la Legge Fallimentare riserva all'intervento notarile in questa procedura.

Difatti – si legge nella massima -
“il ruolo del Notaio sembra essere teso alla verifica dei poteri del deliberante al fine di una corretta e tempestiva informazione sullo stato di crisi sia dei soci che del pubblico mediante l'iscrizione nel Registro delle Imprese”.
 
 
 
Lavoro
 
Apprendisti assunti dalle liste di mobilità: contribuzione piena dopo i 18 mesi
Dopo la pubblicazione della circolare n. 128/2012 in materia di apprendistato, l’Inps con il messaggio 11761 del 22 luglio 2013, rilascia altre informazioni per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità con l’obiettivo di favorire la loro riqualificazione professionale.

Già con il precedente documento di prassi, l’Inps aveva precisato la possibilità per chi assume in apprendistato lavoratori in mobilità di fruire di un regime contributivo agevolato per i primi 18 mesi, ai sensi dell’articolo 25, comma 9, della Legge n. 223/1991. Per il primo anno e mezzo dalla data di assunzione, infatti, la contribuzione complessiva riferita a questi lavoratori è pari al 15,84%, di cui il 10% a carico del datore di lavoro e il 5,84% a carico del dipendente.

Ora, l’Ente previdenziale specifica che trascorso tale periodo agevolato previsto dalla legge, la contribuzione a carico dell’azienda che assume apprendisti dalle liste di mobilità è dovuta in misura piena. Il carico contributivo del lavoratore rimane, invece, al 5,84%, fermo restando che il rapporto di lavoro rimane quello di apprendistato, fino alla scadenza contrattualmente prevista in relazione alla diversa tipologia.

Relativamente alle singole misure contributive (IVS, Cuaf, malattia, maternità, ASpI), si specifica ulteriormente che esse saranno quelle ordinariamente previste in relazione al settore di classificazione previdenziale e alle caratteristiche aziendali, tenuto conto delle eventuali riduzioni di legge (aliquota Cuaf). Per questi lavoratori, inoltre, continueranno a valere le misure compensative a favore della previdenza complementare e del Fondo di tesoreria Inps.

Riguardo le modalità operative per la compilazione del flusso Uniemens, il messaggio rinvia a quanto disposto nel punto 7 della circolare 128/2012.
 
 
 
Aggiornamenti retribuzioni luglio 2013
Disponibile la scheda di aggiornamento delle retribuzioni contrattuali del mese di luglio 2013.
 
 
Lavoro | Settori particolari
 
Dall'Inps, nuovi servizi del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti
L'Inps, con messaggio n. 11762 del 22 luglio 2013, comunica che il cassetto previdenziale per artigiani e commercianti è stato implementato con un nuovo servizio di consultazione delle comunicazioni inviate agli utenti, quali lettere di comunicazione dei codici Inps e degli importi per i versamenti inerenti l'imposizione contributiva 2013 e avvisi bonari.

L'accesso è possibile utilizzando l'opzione di menù “Comunicazione bidirezionale” e la consultazione viene agevolata da un servizio di “alert” via email, a beneficio sia degli assicurati artigiani e commercianti, che dei loro intermediari muniti di delega attiva, per i quali si è in possesso del relativo contatto di posta elettronica.

L'Istituto, inoltre, invita a munirsi del codice pin per l'accesso ai servizi telematici offerti dal cassetto previdenziale per artigiani e commercianti e a trasmettere, attraverso questo canale telematico, i propri contatti di riferimento (numero di cellulare, email e, se presente, Pec), proprio per permettere il potenziamento della possibilità di comunicazione e rendere sempre più efficace la fruizione dei diversi servizi telematici.
 
 
 
Tutela e sicurezza | Lavoro
 
Sicurezza lavoro. Appaltatore e subappaltatore corresponsabili e obbligati al Pos
La Quarta sezione penale, della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31304 del 22 luglio 2013, chiarisce alcuni aspetti relativi alla responsabilità a carico dell’appaltatore e del subappaltatore in merito alla presentazione del Piano di sicurezza aziendale.

I Giudici di legittimità specificano che, per evitare che vengano richieste forme di controllo eccessivamente pesanti e capillari al committente circa la sicurezza del luogo di lavoro, entrambi - l'appaltatore e il subappaltatore - sono tenuti alla presentazione del Piano operativo sicurezza (Pos). Se ciò non avviene, in caso di incidente, tutti gli imprenditori possono essere considerati ugualmente responsabili dell’evento dannoso che si è verificato sul luogo di lavoro.

Dunque, fermo restando l’obbligo del datore di lavoro di accertare la presenza di eventuali rischi e di mettere in atto le dovute misure di prevenzione, nel caso in cui vi sia la presenza di più imprese esecutrici, tale obbligo è ripartito su ciascuna di esse e non può essere a carico di una sola azienda. Per di più, specifica la Corte, ciascuna azienda è tenuta a redigere un proprio Pos e, in caso di inosservanza, l’imprenditore inadempiente può essere giustamente sanzionato.

Con altra pronuncia in materia di sicurezza lavoro, con data del 22 luglio, la n.
31300/2013, la Corte di Cassazione specifica, inoltre, che, prima di distaccare un proprio lavoratore presso un’altra azienda, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare tutte le dovute verifiche e, nel caso sia necessario, procedere ad una formazione specifica del lavoratore distaccato per metterlo al riparo da eventuali eventi traumatici. In caso contrario, il datore di lavoro che provvede al distacco sarà chiamato insieme al collocatario a rispondere di un eventuale mancato rispetto della disciplina antinfortunistica.
 

 
 
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