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22/07/2013

 L’EDICOLA dei Consulenti del Lavoro del 22/7/2012
 a Cura della Fondazione Studi Nazionale CNO
 
Diritto Societario | Fisco | Operazioni straordinarie
 
Notifica dell'avviso di accertamento e società estinte
La Commissione tributaria regionale di Milano, con la sentenza n. 51/19/13, ha dichiarato inesistente un avviso di accertamento emesso nei confronti di una spa in liquidazione e notificato al liquidatore della stessa, quale suo legale rappresentante, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Secondo i giudici regionali, in particolare, la pretesa avanzata dal Fisco era da considerare inefficace in quanto l'individuazione della società di capitali come soggetto debitore non portava a soddisfare i requisiti sanciti dall'articolo 2495 del Codice civile secondo comma; ed infatti – si legge nel testo della decisione -
“la domanda avrebbe dovuto essere rivolta direttamente ai soci”.

Ad altra conclusione giunge la stessa Commissione tributaria regionale di Milano nel testo della sentenza n.
50/13/13, pronunciata, questa volta, con riferimento ad una società di persone, già cancellata ed estinta, e ad un atto di accertamento a lei notificato.

Per l'organo giudicante meneghino anche questa tipologia di società, una volta estinta, non può più essere titolare di rapporti giuridici; in questo caso, tuttavia, i rapporti giuridici medesimi di cui era titolare la società si trasferiscono in capo ai soci illimitatamente responsabili, che di fatto li ereditano.

Rispetto a questi rapporti, quindi, i soci diventano soggetti sostanzialmente e processualmente legittimati, ai sensi dell'articolo 110 Codice di procedura civile, nelle controversie che li riguardano. Ne discende che, in queste ipotesi, l'eventuale atto impositivo notificato alla società estinta conserva, comunque, la sua efficacia.
 
 
Fisco
 
Accertamento da studi, ricavi probabili da supportare
Con la sentenza 163/63/2013 la Ctr Lombardia, sezione di Brescia, interviene a chiarire che, per procedere alla rettifica da studi di settore, il Fisco è tenuto a dimostrare la sussistenza di gravi incongruenze tra ricavi presunti e quelli dichiarati dal contribuente, la capacità dello studio di settore a rappresentare la situazione economica del contribuente accertato e l'esistenza di altri fatti e circostanze gravi, precise e concordanti a supporto dell’accertamento.

Gli studi per come sono elaborati, infatti, non forniscono un risultato puntuale e preciso, ma solo una fascia di valori all'interno della quale si collocano, secondo canoni probabilistici, i ricavi/compensi che l'ufficio andrà a verificare.

Pertanto, il semplice scostamento dallo studio, senza tener conto della situazione specifica, si pone in contrasto con il principio costituzionale - ex articolo 53 - secondo cui ognuno è tenuto a pagare le imposte in base alla propria capacità contributiva.

Nel caso di specie, lo studio di settore in ambito edile, oggetto della trattazione, ha subito due correzioni negli ultimi anni, ma è rimasta la lacuna circa elementi come la diversità delle attività svolte e l'evoluzione.
 
 
Fisco | Immobili
 
Corretta la procedura di rivalutazione anche se non viene pagata una rata dell'imposta sostitutiva
Le motivazioni avanzate dall’Amministrazione finanziaria, che aveva notificato degli accertamenti ad un usufruttario e ad un proprietario terriero per non aver correttamente esercitato il diritto di rivalutazione dei terreni, sono state bocciate sia dai giudici di primo grado che da quelli d’appello.

Nello specifico, il Fisco contestava ai due contribuenti il mancato pagamento di una rata successiva alla prima dell’imposta sostitutiva e il fatto che i valori rideterminati non erano stati correttamente riportatati nel modello Unico dell’anno in cui i terreni erano stati rivalutati (quadro RM). Avendo predisposto solo la perizia giurata sul valore del terreno e mancando gli altri due requisiti richiesti, per l’Amministrazione finanziaria era necessario tassare la plusvalenza calcolata sulla differenza tra prezzo incassato e costo di acquisto e non quella sul valore affrancato (differenza tra prezzo di vendita e valore rivalutato).

La Ctr di Bolzano, con la sentenza n.
27/1/13, abbracciando in parte le motivazioni dei giudici di primo grado, ha respinto le interpretazioni del Fisco sostenendo che la procedura di rivalutazione è corretta semplicemente in presenza della perizia asseverata. Il mancato versamento di una rata dell’imposta sostitutiva successiva alla prima autorizza l’ufficio solo ad iscrivere a ruolo le imposte ancora dovute per il loro recupero e a irrogare le conseguenti sanzioni, come già illustrato nella circolare n. 35/E del 2004; analogamente l’omessa indicazione dei valori nella dichiarazione dei redditi non inficia la validità della procedura di rivalutazione.

A tal proposito, i giudici di Bolzano spiegano che l’esatta indicazione del valore dei terreni rivalutati nel modello di dichiarazione è prevista solo dai decreti ministeriali di approvazione degli stessi modelli e non è un obbligo contemplato dalla legge n. 448/2001. Pertanto, essendo in presenza solo di una violazione di obblighi formali e non di legge, deve applicarsi la sola sanzione amministrativa, compresa tra i 258 e i 2.065 euro, prevista per le citate violazioni.
 
 
Lavoro
 
Al demansionamento non sempre segue il risarcimento
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14214, del 5 giugno 2013, respinge il ricorso presentato da un lavoratore che chiedeva il risarcimento automatico per danno da demansionamento.

I giudici precisano che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale.

Non si ritiene infatti sufficiente che il lavoratore adduca quale motivazione del ricorso la sola sottrazione delle proprie mansioni, ma è necessario che venga allegata – oltre al demansionamento – anche la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale, evidenziando "
l'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, sia nelle sue scelte di vita che nell'espressione e realizzazione della propria personalità nel mondo esterno".
 

 
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