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17/03/2011

 

Festa dell’Unità d’Italia…Cosa cambia per chi oggi lavora
di Lucia Gargiulo componente Centro Studi ANCL SU Campania“ On.le V. Mancini

Il 17 marzo 1861, Vittorio Emanuele II, assunse il titolo di Re d’Italia: sorgeva così il nuovo regno d’Italia, che comprendeva circa 22 milioni di abitanti. Da allora sono passati 150 anni, per tale ricorrenza, con decreto legge n° 5 del 22/02/2011, limitatamente al 2011, viene proclamato festa nazionale, il giorno 17 marzo 2011. Questo giorno deve considerarsi festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge n° 260/1949. Ciò vuol dire che quel giorno vale: “l’osservanza del completo orario festivo e il divieto di compiere determinati atti giuridici” (art. 2), cioè la chiusura di fabbriche e scuole; e c’è l’obbligo di imbandierare gli edifici pubblici (art. 4). Tutto questo per permettere la piena partecipazione alle celebrazioni del 150 anniversario dell’Unità d’Italia e per assicurare la  solennità dell’evento. Per non gravare la Finanza Pubblica e  datori di lavoro ed imprese private, gli oneri del 2011, che si dovrebbero  sostenere per la festa del 4 novembre, sono utilizzati per il 17 marzo. Il decreto legge non richiama l’art. 5 della  L. 260/1949, che riconosce per tale festività il trattamento economico, per cui il 17 marzo diventa “rosso” sul calendario, ma senza diritto alla retribuzione. Per evitare la “perdita” di retribuzione ai lavoratori, il decreto legge ha previsto la soluzione di anticipare al 17 marzo, soltanto per quest’anno, gli ”effetti  economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre” In sostanza si permette ai datori di lavoro di anticipare sul cedolino di marzo la retribuzione della giornata del 4 novembre, il cui trattamento normale è quello di festività cadente di domenica (cioè, di festività pagata come giornata in più in misura di 1/6 dell’orario settimanale di lavoro). Così operando i lavoratori non perdono la paga nel mese di marzo, mentre perderanno una giornata di retribuzione con il mese di novembre (perché non avranno retribuita quella giornata in più per il 4 novembre).  Tutto questo è ai fini teorici, normativi, mentre ai fini pratici bisogna fare riferimento anche alle disposizioni dei vari contratti collettivi, le quali, se più favorevoli al prestatore d’opera, prevalgono sul principio introdotto dal decreto Legge n°5/2011. Ad esempio, se il Ccnl prevede che la festività del 4 novembre non è retribuita ma compensata con permessi retribuiti, il 17 marzo, il prestatore d’opera fa festa, conserva la retribuzione di marzo e quella di novembre, ma perderà una giornata di permesso retribuito. Una considerazione da fare è che essendo giornata festiva a tutti gli effetti, le ore lavorative prestate in questa giornata devono essere retribuite con maggiorazione e non senza, come la festività del 4 novembre essendo una festività soppressa. Dopo questa dovuta considerazione, un augurio da cittadina Italiana:

 Felice Compleanno ITALIA!  

 
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