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17/02/2011

 

RICORDIAMOLO…. INSIEME 2/2011
 
 
Autorizzazione ad effettuare operazioni Intracomunitarie
 
di Gennaro Colucci  delegato Assemblea Regionale ANCL SU Campania
 
 
Il Decreto Legge 78/2010 all'articolo 27 prevede la necessità per i soggetti passivi che intendono porre in essere cessioni e acquisti di beni in ambito comunitario di manifestare il proprio intento nella dichiarazione di inizio attività.
 ( provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010)
Pertanto vengono riportati gli elementi salienti al fine di stabilire le modalità e i soggetti tenuti a detta dichiarazione
 
Soggetti che iniziano l’attività, detti soggetti al fine porre in essere operazioni nell'ambito comunitario e quindi per essere autorizzati, dovranno presentare in fase di apertura della partita IVA, ovvero inun momento successivo, apposita istanza attraverso i modelli AA7 o AA9 e compilando l’apposito quadro I ( OperazioniIntracomunitarie) 
In questo caso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda l’Agenzia delle Entratecompetente potrà negare l’autorizzazione sulla base di una serie di controlli preliminari.
E’ fatto potere,quindi,  all'amministrazione, di negare l'autorizzazione a effettuare queste operazioni.
Trattasi di un sistema basato su un "silenzio assenso" che matura dopo 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di volontà, nel corso dei quali viene sospesa la soggettività attiva e passiva relativamente a dette operazioni , quindi nel periodo dei 30 giorni il soggetto passivo potrà porre in essere solo operazioni interne, ma non in ambito intra-Ue.
Dal trentunesimo giorno, se nulla osta, si viene inseriti nell'archivio informatico “Vies” e si potranno porre in essere dette operazioni .
Soggetti che hanno già trasmesso modelli intrastat detti soggetti sono esclusi dall’obbligo della comunicazione se nel corso degli anni 2009 o 2010 hanno trasmesso modelli intrastat sia con riferimento ai beni e/o servizi effettuati o ricevuti nell'ambito della Ue, ed aver presentato la dichiarazione annuale Iva per l'anno 2009.
Soggetti in attività precedentemente al 31 maggio 2010, questi soggetti in assenza di trasmissione modelli intrastat 2009 e 2010 o mancata presentazione della dichiarazione annuale Iva 2009 sono tenuti a dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante apposita istanza in carta libera all’agenzia delle Entrate.
Soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 maggio 2010  questi soggetti sono autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie solo  se è stata effettuata l’apposita istanza di voler effettuare operazioni Ue , oppure che abbiano presentato nel secondo semestre 2010 elenchi intrastat .
In caso contrario gli stessi dovranno presentare l’apposita istanza in carta libera all’agenzia delle Entrate.
L’eventuale inosservanza dell’obbligo di presentazione della comunicazione , tutte le operazioni   effettuate nei confronti di un soggetto passivo Iva comunitario ( cessioni ) non possono essere considerate non imponibili ai sensi dell’art 41 legge 331/93 , ma vanno assoggettate a IVA 
Infatti come già precisato il provvedimento dell'Agenzia del 29 dicembre 2010 dispone la sospensione della soggettività attiva e passiva da parte del contribuente non iscritto nell'archivio informatico.
Per i contribuenti in attività il provvedimento dispone l'esclusione dall'archivio informatico entro il 28 febbraio 2011. Quindi un'impresa o un professionista che normalmente non effettuano operazioni intercomunitarie ma che possono talvolta essere interessati se non presenteranno l'istanza all'Agenzia, non potranno effettuare l'acquisto assolvendo l'Iva con il meccanismo dell'inversione contabile in base all'articolo 38 del decreto legge 331/1993. Quindi dovranno assolvere l'imposta nel Paese di origine.
Oppure dovranno presentare l’istanza e attendere 31giorni per l’inserimento del contribuente nell’apposito elenco “Vies”-
Poiché l’eventuale cancellazione automatica dagli elenchi “Vies”, in assenza dei presupposti di legge, è fissata al 28 febbraio 2011, per non avere periodi di interruzione è opportuno presentare la domanda nei trenta giorni che precedono la data fissata per la cancellazione automatica del 28 febbraio 2011; si tratta quindi di trasmettere l'istanza in forma libera entro il 29 gennaio 2011 e attendere il silenzio assenso
 
 
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